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Legge 57 rev 990

TESTO APPROVATO DALLA CAMERA DEI DEPUTATI E RINVIATO AL SENATO IN
TERZA LETTURA ( Difficilmente subirà modifiche n.d.r. )
DISEGNO DI LEGGE: S. 4339 - DISPOSIZIONI IN MATERIA DI APERTURA E
REGOLAZIONE DEI MERCATI (APPROVATO DAL SENATO) (7115)
(A.C. 7115 - sezione 1)
ARTICOLO 1 DEL DISEGNO DI LEGGE NEL TESTO DELLA COMMISSIONE
Titolo I
REGOLAZIONE DEI MERCATI
Capo I
INTERVENTI NEL SETTORE ASSICURATIVO

 

Art. 1.
(Norme per la trasparenza dei servizi assicurativi per i veicoli a motore).


1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12 è inserito il seguente:
«Art. 12-bis - 1. Al fine di garantire la trasparenza e la concorrenzialità delle offerte dei servizi
assicurativi, nonché un'adeguata informazione agli utenti, è fatto obbligo alle imprese di
assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante
dalla circolazione dei veicoli motore di rendere pubblici i premi annuali di riferimento di cui al
comma 4, indicando altresì il periodo al quale gli stessi si riferiscono, mediante appositi opuscoli,
materiale promozionale ovvero annunci pubblicitari.
2. È fatto obbligo alle imprese di assicurazione di rendere visibili agli utenti, nei punti di vendita e
nell'ambito dei sistemi informativi telematici, le tariffe e le condizioni concernenti le polizze
assicurative relative ad autoveicoli, motocicli, ciclomotori, autocarri e natanti soggetti alla presente
legge ed evidenziare, anche sui preventivi, eventuali rivalse od esclusioni di garanzia previste
contrattualmente nei confronti del proprietario o del conducente, per sinistri occorsi o causati in
occasione di guida del veicolo assicurato da parte di persona diversa dal proprietario o da persona
designata contrattualmente alla guida, dalla <<tariffa di riferimento>> usata.
3. Fatto salvo quanto previsto dall'articolo 2, comma 5, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70,
convertito, con modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, la disdetta dei contratti ai sensi
della presente legge deve essere inviata a mezzo fax o raccomandata almeno trenta giorni prima
della data di scadenza indicata in polizza.
4. Sono definiti «premi annuali di riferimento» quelli relativi a polizze di assicurazione obbligatoria
della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, comprensivi degli oneri
fiscali e parafiscali, riguardanti:
a) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età, che si assicura per la prima volta con la formula
tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per
un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a benzina;
b) persona fisica di sesso maschile di 28 anni di età, con 8 anni di guida senza sinistri, che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
c) persona fisica di sesso maschile di 35 anni di età, con 10 anni di guida senza sinistri, che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
d) persona fisica di sesso maschile di 40 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-
malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo sconto per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
e) persona fisica di sesso maschile di 21 anni di età, con 2 anni di guida con un sinistro, che si
assicura con la formula tariffaria bonus-malus, con un massimale pari a quello minimo previsto
dalla legge vigente per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con alimentazione a
benzina;
f) persona fisica di sesso maschile di 45 anni di età che si assicura con la formula tariffaria bonus-
malus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente nella classe cui
corrisponde il massimo del malus per un'automobile di 1.300 centimetri cubici di cilindrata, con
alimentazione a benzina;
g) persona fisica di sesso maschile di 18 anni di età che si assicura per la prima volta con la formula
tariffaria bonus-malus e con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
ciclomotore di 50 centimetri cubici di cilindrata;
h) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la
formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 18 tonnellate;
i) imprese esercenti l'autotrasporto di cose in conto terzi che si assicurano per la prima volta con la
formula tariffaria pejus, con un massimale pari a quello minimo previsto dalla legge vigente per un
veicolo con massa totale a pieno carico di 44 tonnellate.
5. Le imprese di assicurazione sono tenute a comunicare all'Istituto per la vigilanza sulle
assicurazioni private e di interesse collettivo (ISVAP), al Consiglio nazionale dei consumatori e
degli utenti (CNCU) istituito dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e alle camere di commercio,
industria, artigianato e agricoltura competenti per territorio, i premi annuali di riferimento offerti
agli utenti all'inizio di ogni semestre.
6. Le comunicazioni di cui al comma 5 devono essere effettuate entro il 31 ottobre, per il semestre
gennaio-giugno dell'anno successivo, ed entro il 30 aprile, per il semestre luglio-dicembre dell'anno
in corso.
7. Le eventuali variazioni dei premi di riferimento sono comunicate dalle imprese di assicurazione
almeno sessanta giorni prima della loro applicazione.
8. I premi da comunicare sono quelli di cui al comma 4, applicati dall'impresa in ogni singola
provincia.
2. Le imprese di assicurazione danno attuazione alle disposizioni di cui ai commi 1 e 2 dell'articolo
12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, entro
novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.
3. Nel primo anno di vigenza della presente legge, le comunicazioni di cui al comma 5 dell'articolo
12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente articolo, sono
effettuate nel periodo compreso tra il 1o e il 10 aprile per il successivo semestre luglio-dicembre e
nel periodo compreso tra il 1o e il 10 ottobre per il successivo semestre gennaio-giugno.
4. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 9
dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge.

Art. 2.
(Funzioni di vigilanza dell'ISVAP).


1. Le funzioni di vigilanza assegnate all'ISVAP dall'articolo 4 della legge 12 agosto 1982, n. 576, e
successive modificazioni, sono estese, senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato, alle
disposizioni contenute nell'articolo l nonché nel presente articolo.
2. Il ritardo, l'erroneità o l'incompletezza nell'adempimento degli obblighi di cui ai commi 1, 2, 5, 6,
7 e 8 dell'articolo 12-bis della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dall'articolo 1, comma 1,
della presente legge, comportano l'irrogazione della sanzione amministrativa da cinque a venti
milioni di lire. In caso di omissione o ritardo superiore a sessanta giorni, la sanzione è
raddoppiata. La violazione della disposizione di cui all'articolo 12-quater, comma 3, della citata
legge n. 990 del 1969, introdotto dall'articolo 4 della presente legge, comporta l'applicazione della
sanzione amministrativa pecuniaria da lire tre milioni a lire nove milioni in relazione a ciascun
illecito, ferme restando le disposizioni di cui al comma 2 del medesimo articolo 12-quater.
3. Al fine della diffusione di un'adeguata informazione agli utenti e della realizzazione di un sistema
di monitoraggio permanente sui premi relativi all'assicurazione obbligatoria della responsabilità
civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore, il CNCU è autorizzato a stipulare apposita
convenzione con l'Istituto nazionale di statistica (ISTAT) e a cofinanziare, secondo modalità e
criteri stabiliti con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, programmi
di informazione e orientamento rivolti agli utenti dei servizi assicurativi promossi dalle associazioni
dei consumatori e degli utenti, a valere sulle disponibilità finanziarie assegnate al CNCU stesso
dalla legge 30 luglio 1998, n. 281, e senza nuovi o maggiori oneri per il bilancio dello Stato.
4. All'articolo 2, comma 5-quater, del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, sono apportate le seguenti modificazioni:
a) al terzo periodo, le parole: «con cadenza trimestrale» sono soppresse;
b) b) Il quarto periodo è soppresso.
5. All'articolo 2 del decreto-legge 28 marzo 2000, n. 70, convertito, con modificazioni,
dalla legge 26 maggio 2000, n. 137, dopo il comma 5-quater, è inserito il seguente:
«5-quater 1. Le procedure e le modalità di funzionamento della banca dati di cui al comma 5-quater
sono definite con provvedimento dell'ISVAP da pubblicare nella Gazzetta Ufficiale. Con lo stesso
provvedimento sono stabilite le modalità di accesso alle informazioni raccolte dalla banca dati per
gli organi giudiziari e per le pubbliche amministrazioni competenti in materia di prevenzione e
contrasto di comportamenti fraudolenti nel settore delle assicurazioni obbligatorie, nonché le
modalità e i limiti per l'accesso alle informazioni da parte delle compagnie di assicurazione. Il
trattamento e la comunicazione ai soggetti indicati dei dati personali di cui alla legge 31 dicembre
1996, n. 675, sono consentiti per lo svolgimento delle funzioni previste nel presente comma».

Art. 3.
(Norme per il diritto di accesso agli atti delle imprese di assicurazione).


1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12-bis, introdotto dall'articolo 1, comma 1,
della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 12-ter - 1. Le imprese di assicurazione esercenti il ramo dell'assicurazione obbligatoria della
responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti sono tenute a
garantire, a coloro che stipulino con esse contratti di assicurazione riguardanti tale ramo, nonché ai
danneggiati, il diritto di accesso agli atti a conclusione dei procedimenti di valutazione,
constatazione e liquidazione dei danni che li riguardano. Al danneggiato o all'assicurato non sono
opponibili gli accordi associativi stipulati tra imprese di assicurazione.
2. Al fine di cui al comma 1 ciascuna impresa di assicurazione deve garantire all'assicurato nonché
al danneggiato l'accesso agli atti di cui al medesimo comma 1. Se entro sessanta giorni dalla
richiesta l'assicurato o il danneggiato non è messo in condizione di prendere visione degli atti
richiesti, egli può rivolgersi all'ISVAP al fine di veder garantito il proprio diritto.
3. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato adotta, con proprio decreto, le
disposizioni attuative del presente articolo».
2. Il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato di cui al comma 3
dell'articolo 12-ter della legge 24 dicembre 1969, n. 990, introdotto dal comma 1 del presente
articolo, è emanato entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge

Art. 4.
(Tutela del contraente l'assicurazione obbligatoria per la circolazione dei veicoli).


1. Alla legge 24 dicembre 1969, n. 990, dopo l'articolo 12-ter, introdotto dall'articolo 3, comma 1,
della presente legge, è inserito il seguente:
«Art. 12-quater - 1. Il rifiuto o l'elusione da parte delle imprese assicuratrici dell'obbligo di accettare
le proposte presentate dagli assicurandi ai sensi dell'articolo 11 per l'assicurazione obbligatoria per i
rischi derivanti dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti, sono soggetti ad una sanzione
pecuniaria da lire 3 milioni a lire 9 milioni, in relazione a ciascun illecito.
2. È fatta salva la facoltà di revoca dell'autorizzazione all'esercizio del ramo responsabilità civile
per la circolazione dei veicoli in caso di reiterato e sistematico rifiuto od elusione dell'obbligo a
contrarre di cui all'articolo 16.
3. L'assicuratore non può subordinare la stipula di una polizza RC auto alla stipula di ulteriori
contratti assicurativi».

 

Art. 5.
(Modifiche al decreto-legge n. 857 del 1976, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 39 del
1977).


1. I commi primo, secondo e terzo dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, sono sostituiti dai seguenti:
«Per i sinistri con soli danni a cose la richiesta di risarcimento, presentata secondo le modalità indicate
nell'articolo 22 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, e successive modificazioni, deve essere corredata dalla
denuncia secondo il modulo di cui all'articolo 5 del presente decreto-legge e recare l'indicazione del luogo,
dei giorni e delle ore in cui le cose danneggiate sono disponibili per l'ispezione diretta ad accertare l'entità del
danno. Entro sessanta giorni dalla ricezione di tale documentazione, l'assicuratore formula al
danneggiato congrua offerta per il risarcimento ovvero comunica i motivi per i quali non
ritiene di fare offerta. Il termine di sessanta giorni è ridotto a trenta quando il modulo di
denuncia sia stato sottoscritto dai conducenti coinvolti nel sinistro.
L'obbligo di proporre al danneggiato congrua offerta per il risarcimento del danno, ovvero di
comunicare i motivi per cui non si ritiene di fare offerta, sussiste anche per i sinistri che
abbiano causato lesioni personali o il decesso. La richiesta di risarcimento deve essere presentata dal
danneggiato o dagli aventi diritto con le modalità indicate al primo comma. La richiesta deve contenere la
descrizione delle circostanze nelle quali si è verificato il sinistro ed essere accompagnata, ai fini
dell'accertamento e della valutazione del danno da parte dell'impresa, dai dati relativi all'età, all'attività del
danneggiato, al suo reddito, all'entità delle lesioni subite, da attestazione medica comprovante l'avvenuta
guarigione con o senza postumi permanenti o, in caso di decesso, dal certificato di morte. L'assicuratore è
tenuto a provvedere all'adempimento del predetto obbligo entro novanta giorni dalla ricezione di
tale documentazione.
Il danneggiato non può rifiutare gli accertamenti strettamente necessari alla valutazione del danno
alla persona da parte dell'impresa.
L'assicuratore è tenuto al rispetto dei diversi termini stabiliti dai commi primo e secondo anche in
caso di sinistro che abbia determinato sia danni a cose che lesioni personali o il decesso.
In caso di richiesta incompleta, l'assicuratore, ove non possa per tale incompletezza formulare
congrua offerta di risarcimento, richiede al danneggiato entro trenta giorni dalla ricezione della
stessa le necessarie integrazioni; in tal caso i termini di cui ai commi primo e secondo decorrono
nuovamente dalla data di ricezione dei dati o dei documenti integrativi».
2. Il risarcimento dei danni alla persona di lieve entità, derivanti dalla circolazione dei veicoli a
motore e dei natanti, definito secondo i parametri di cui alle lettere a), b), e c), derivanti da fatto
illecito avvenuto dopo la data di entrata in vigore della presente legge, è effettuato secondo i criteri
e le misure seguenti:
a) a titolo di danno biologico permanente è liquidato per i postumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un
importo crescente in misura più che proporzionale in relazione ad ogni punto percentuale di invalidità; tale
importo è calcolato in base all'applicazione a ciascun punto percentuale di invalidità del relativo coefficiente
di cui all'allegato A alla presente legge. L'importo così determinato si riduce con il crescere dell'età del
soggetto in ragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partire dall'undicesimo anno di età. Il valore del
primo punto è pari a lire un milione duecentomila;
b) a titolo di danno biologico temporaneo è liquidato un importo di lire settantamila per ogni giorno di
inabilità assoluta; in caso di inabilità temporanea inferiore al cento per cento, la liquidazione avviene in
misura corrispondente alla percentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno;
3. Agli effetti di cui al comma 2, per danno biologico si intende la lesione all'integrità psicofisica della
persona, suscettibile di accertamento medico-legale..
3 bis .Fatto salvo quanto previsto al comma 2, il danno biologico può essere ulteriormente risarcito
tenuto conto delle condizioni soggettive del danneggiato.
4. Con decreto del Ministro della sanità, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza
sociale e con il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, si provvede alla
predisposizione di una specifica tabella delle menomazioni alla integrità psicofisica comprese tra 1
e 9 punti di invalidità.
5. Gli importi indicati nel comma 2, lettere a) e b), sono aggiornati annualmente con decreto del
Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, in misura corrispondente alla variazione
dell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famiglie di operai ed impiegati accertata
dall'Istituto nazionale di statistica (ISTAT).
6. L'ottavo comma dell'articolo 3 del decreto-legge 23 dicembre 1976, n. 857, convertito, con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 1977, n. 39, è sostituito dai seguenti:
«L'inosservanza da parte dell'impresa assicuratrice dei termini prescritti dal presente articolo
comporta:
a) in ordine alla omessa richiesta di integrazione della richiesta di risarcimento incompleta la
sanzione pecuniaria da lire un milione a lire tre milioni;
b) in ordine alla omessa formulazione dell'offerta, all'omessa comunicazione dei motivi della
mancata offerta o all'omessa corresponsione della somma offerta, che si protragga per oltre
centoventi giorni dal termine utile finale:
1) la sanzione da lire dieci milioni a lire sessanta milioni, in relazione a danni a cose e lesioni
guaribili entro quaranta giorni;
2) la sanzione da lire quindici milioni a lire duecentoquaranta milioni, in relazione a danni a persone
guaribili oltre quaranta giorni o per il caso di morte.
La comunicazione dei motivi della mancata offerta effettuata entro centoventi giorni dalla scadenza
del termine utile comporta la sanzione da lire tre milioni a lire nove milioni. La formulazione
dell'offerta o la corresponsione della stessa effettuate entro centoventi giorni dalla scadenza del
termine utile, comporta oltre al pagamento degli interessi, l'applicazione delle seguenti sanzioni:
a) dal 5 al 10 per cento della somma offerta o pagata con un ritardo non superiore ai quindici giorni,
con un limite minimo di lire ottocentomila;
b) dal 10 al 20 per cento della somma offerta o pagata in ritardo, decorso ogni ulteriore periodo di
ritardo di quindici giorni, con un limite minimo di lire due milioni e un limite massimo
rispettivamente di lire cinquanta milioni per sinistri con danni a cose e lesioni a persone guaribili
entro quaranta giorni e di lire duecento milioni per sinistri che abbiano causato il decesso ovvero
lesioni permanenti o guarite oltre i quaranta giorni dal sinistro.
Qualora l'impresa formuli l'offerta in ritardo, ma provveda contestualmente al pagamento della
stessa, si applicano le sanzioni di cui ai commi precedenti diminuite del 40 per cento.
L'offerta e il pagamento formulati in via transitiva o stragiudiziale, ma in ritardo rispetto ai tempi di
cui al presente articolo, sono soggette comunque alle sanzioni di cui ai commi ottavo, nono,
decimo. L'impresa che corrisponda compensi professionali per l'eventuale assistenza prestata
da professionisti è tenuta ad acquisire la documentazione probatoria relativa alla prestazione
stessa e ad indicarne il corrispettivo separatamente rispetto alle voci di danno nella quietanza
di liquidazione. Ove l'impresa abbia provveduto direttamente al pagamento dei compensi
dovuti al professionista, deve darne comunicazione al danneggiato, indicando l'importo
corrisposto».

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