DDL Concorrenza - prime osservazioni
Il provvedimento peraltro mette a rischio la sopravvivenza stessa di migliaia di officine che si troveranno costrette ad operare in un mercato fortemente condizionato dal potere delle Compagnie che, di fatto, finiscono per assumere il controllo pieno della filiera.
Il testo conferma le peggiori preoccupazioni da tempo avanzate dalla Confederazione e dalla Categoria dei Carrozzieri; nell’articolato, infatti, si configura quello che a nostro avviso appare come una inaccettabile limitazione delle libertà dei cittadini e delle imprese. Tutto questo sembra ancora più grave poiché inserito in un provvedimento che dovrebbe essere adottato per aumentare il livello di concorrenza nel mercato.
Nel merito, i principali punti problematici per le aziende dell’autoriparazione, attengono a due elementi:
a) la sostanziale limitazione della libertà di cessione del credito derivante dal risarcimento di un sinistro, attraverso la proposta – da parte della compagnia - di usufruire di uno sconto sul premio di polizza, a fronte della sottoscrizione di una clausola di rinuncia della cessione del credito stessa;
b) la forte limitazione della facoltà di scelta del proprio riparatore di fiducia, attraverso la proposta – da parte della compagnia – di usufruire di uno sconto sul premio assicurativo laddove si opti per il risarcimento in forma specifica attraverso il ricorso alle carrozzerie c.d. “convenzionate”. E’ previsto inoltre che, laddove, comunque, il consumatore mantenga viva l’opzione di rivolgersi ad un carrozziere di libera scelta, il risarcimento per equivalente offerto dalla compagnia non potrà essere superiore a quanto previsto nell’ambito delle convenzioni con le carrozzerie fiduciarie, avendo altresì l’obbligo di fornire informazioni relative al soggetto che procederà alla riparazione e stabilendo un termine massimo per consentire all’impresa di assicurazione di verificare la stima dell’ammontare del danno prima che la riparazione sia effettuata.
Appare del tutto evidente, in relazione a quanto sopra illustrato, che il provvedimento in questione non persegue, nella sostanza, la finalità di abbattere i costi dei premi, piuttosto che quella di diminuire le frodi, ma consegna, di fatto, il libero mercato della riparazione nelle mani delle compagnie.
Queste infatti sono messe in grado di condizionare totalmente la formazione dei prezzi delle riparazioni, determinando, da posizione dominante, le capacità negoziali dei consumatori e dei riparatori che saranno indotti ad accettare condizioni iniquamente vessatorie, con gravissime conseguenze sulla qualità della riparazione e quindi sulla sicurezza stradale.
LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI CESSIONE DEL CREDITO
Venendo alle osservazioni puntuali sul testo, le prime considerazioni attengono alla legittimità della previsione della limitazione del diritto di cessione di credito.
Sul tema la Suprema Corte di Cassazione si è espressa enunciando il principio di diritto secondo il quale “il danneggiato da un sinistro stradale può cedere - non trattandosi di un credito strettamente personale e non esistendo al riguardo divieti normativi - il proprio credito risarcitorio ad un terzo […]” (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 13 maggio 2009, n. 11095). Nella stessa direzione più recentemente la Suprema Corte (Cassazione Civile, Sez. III, sentenza 3 ottobre 2013, n. 22601) ha ribadito che “Questa Corte ha già avuto modo di affermare che il credito da risarcimento del danno da sinistro stradale è suscettibile di cessione, in ossequio al principio della libera cedibilità del credito posto agli artt. 1260 ss. c.c.”. In via di puntualizzazione la Corte ha anche specificato che “Tale principio è stato affermato in particolare con riferimento alla cessione del diritto di credito al risarcimento del danno patrimoniale […]”, cioè il danno, di natura non strettamente personale, subìto dall’assicurato il cui mezzo sia stato oggetto di un sinistro stradale.
La Suprema Corte in materia di risarcimento del danno da sinistro stradale ha, pertanto, enunciato i seguenti principi, inequivocabili:
- libera cedibilità del credito risarcitorio ai sensi dell’art 1260 del codice civile
- carattere non strettamente personale del credito stesso.
Ogni diversa considerazione o limitazione comporterebbe, pertanto, una violazione della Costituzione italiana:
- all’art. 3, ponendo nei fatti un ingiustificato ostacolo ed una limitazione alla libertà di disposizione (con evidenti riflessi economici) del cittadino-assicurato-danneggiato in ordine ad un proprio diritto
- all’art. 41, costituendo il divieto (od una limitazione del diritto) una compressione anche della iniziativa economica degli operatori del settore dell’autoriparazione per i quali la cessione del credito rappresenta uno strumento essenziale per garantire la continuità e lo sviluppo della propria attività. Presidio costituzionale che, in una ottica di interpretazione sistematica delle norme nel contesto nel quale devono operare, deve essere necessariamente letto alla luce dell’attuale severa congiuntura economica che diverrebbe oltremodo negativa laddove il settore dell’autoriparazione fosse gravato anche da una limitazione della cessione del credito.
LIMITAZIONE DEL DIRITTO DI LIBERA SCELTA DEL CARROZZIERE DI FIDUCIA
Venendo alla parte relativa alla limitazione della libertà di scelta del carrozziere di fiducia da parte dell’assicurato, è possibile osservare quanto segue.
Nei contratti assicurativi che prevedono il risarcimento in “forma specifica”, le compagnie fanno sottoscrivere agli assicurati l’obbligo di recarsi solo ed esclusivamente presso le carrozzerie c.d. “convenzionate”. In relazione a ciò, appare del tutto evidente che dette convenzioni siano stipulate in forza del naturale peso maggiore negoziale delle compagnie, con evidente abuso di posizione dominante.
Quanto detto trova conferma nelle considerazioni della stessa AGCM in sede di audizione al Senato della Repubblica (29 settembre 2010), che ha affermato che la prassi del risarcimento del danno in forma specifica con contestuale riduzione del premio per l’assicurato, se poste in essere da operatori dominanti o da insiemi di imprese con un’elevata quota di mercato complessiva, possono presentare problemi sotto il profilo concorrenziale soprattutto nei rapporti con le officine di riparazione: sistemi di convenzionamento irragionevolmente selettivi potrebbero causare pregiudizi ai riparatori esclusi. Nei confronti dei consumatori, invece, il pregiudizio potrebbe sostanziarsi nella perdita di possibilità di scelta.
Pertanto, la logica del convenzionamento dei riparatori unita con il risarcimento dei danni in forma specifica, alimenta in re ipsa un quadro in grado di alterare, in modo marcato, la libera concorrenza tra le imprese nel mercato dell’autoriparazione, limitando ed intaccando, altresì, la libertà di scelta dell’assicurato in ordine al professionista di fiducia cui affidare i lavori.
Occorre quindi concludere che gli effetti del provvedimento in questione, determinerebbero certamente, il sacrificio della concorrenza tra le imprese di assicurazione, il sacrificio della libera scelta da parte dell’utente del proprio operatore di fiducia, e da ultimo, ma non ultimo, la mortificazione del principio alla giusta ed integrale riparazione del danno subìto, la cui entità deve essere valutata in ragione del nocumento materiale effettivamente patito, non già condizionata dalla scelta della impresa cui avvalersi (libera o in convenzione).
“SCATOLA NERA” E TRATTAMENTO DEI DATI
Oltre a quanto sopra evidenziato, vale mettere in luce alcuni ulteriori elementi problematici che meritano di essere trattati.
Il testo del provvedimento prevede che in caso di incidente le risultanze del meccanismo di registrazione dell’attività del veicolo, c.d. “scatola nera”, “formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti cui esse di riferiscono”, salvo la dimostrazione di cattivo funzionamento o di manomissione del dispositivo da parte di colui contro il quale la prova è prodotta.
La piena prova delle risultanze emerse dalla “scatola nera”, portate nei giudizi civili, contrasta con i più elementari principi di difesa costituzionalmente sanciti. Infatti l’assenza di una qualsiasi forma di contraddittorio tra le parti nel momento della trascrizione delle risultanze del dispositivo rende giuridicamente precaria la cristallizzazione, ad ogni effetto di legge, dei contenuti del dispositivo medesimo.
Lo stesso provvedimento prevede che l’interoperabilità e la portabilità dei dispositivi di registrazione dell’attività del veicolo sia “garantita da operatori provider di telematica assicurativa i cui dati identificativi sono comunicati all’IVASS da parte delle imprese di assicurazione che ne utilizzano i servizi”.
In contrasto con i principi di concorrenza proclamati dall’intero testo della proposta di legge - e sulla scia del controllo che le compagnie vorrebbero perseguire su tutta la “filiera del sinistro” a partire dalla carrozzerie in convezione - il provvedimento estende le maglie di influenza delle assicurazioni ai provider che devono garantire la interoperabilità e la portabilità (oltre che l’installazione!) delle “scatole nere”.
Nello spirito di concorrenza che anima l’intero testo della proposta di legge, la norma, al contrario, dovrebbe invece prevedere il principio della libera scelta da parte dell’utente del provider cui affidare le attività di installazione/interoperabilità/portabilità delle “scatole nere”.
La norma, peraltro, attribuisce alle imprese di assicurazione la titolarità del trattamento dei dati registrati sulla “scatola nera”, ancorché i dispositivi siano installati su veicoli che non sono in proprietà della compagnia ed i dati riguardino condotte proprie dell’utente-assicurato. Ad una lettura della norma all’interno del più ampio quadro di disposizioni in materia di RC auto emergono la “forza contrattuale” delle compagnie di assicurazione ed il disegno di “filiera del sinistro” che si verrebbe (o vorrebbe) a creare, direttamente o indirettamente, in capo alle compagnie di assicurazione.
Roma, 25 febbraio 2015