IVASS e polizze online
Sono stati pubblicati sul sito dell'IVASS i risultati della "Indagine sui siti comparativi nel mercato assicurativo italiano", finalizzata a verificare il livello di correttezza e trasparenza delle informazioni e delle quotazioni fornite dai siti di comparazione. L'indagine ha preso spunto dalla forte diffusione della comparazione onlinedi prodotti RCA (circa 12,9 milioni di preventivi effettuati nel 2013 attraverso 6 siti operanti in Italia).
Dalle verifiche sono emersi diversi profili di criticità per i consumatori legati alla esistenza di conflitti di interesse nella operatività dei siti, alle modalità di formazione delle graduatorie e alla trasparenza e correttezza dei messaggi pubblicitari:
- i siti comparano solo (o prevalentemente) i prodotti di poche imprese con cui hanno concluso accordi e da cui percepiscono provvigioni in relazione a ciascun contratto stipulato attraverso di essi;
- il numero delle compagnie pubblicizzate è in genere superiore a quello delle imprese effettivamente confrontate;
- la comparazione è basata esclusivamente sul prezzo e non tiene conto delle diverse caratteristiche dei prodotti in termini di massimali, franchigie, rivalse ed esclusioni. Ciò comporta il confronto di prodotti disomogenei e non sempre adeguati alle esigenze assicurative dei consumatori, rischio amplificato dalla diffusa pratica dell'abbinamento automatico di coperture accessorie non richieste dall'utente;
- i siti fanno largo uso di messaggi pubblicitari formulati in modo da ingenerare nei consumatori il convincimento di poter ottenere notevoli risparmi ("fino a 500 euro") e di acquistare il "miglior prodotto" o di rivolgersi alla "migliore impresa". Non indicano tuttavia i criteri di valutazione dei prodotti e delle imprese né le basi di calcolo del risparmio promesso;
- è stata rilevata l'acquisizione automatica mediante unico click di una pluralità di consensi per il trattamento dei dati rilevanti per la privacy, per l'utilizzo degli stessi per finalità pubblicitarie o commerciali e per presa visione dell'informativa precontrattuale prevista dalla normativa assicurativa. Ciò indebolisce il livello di consapevolezza dei consumatori sui consensi vari;
- le informazioni relative al sito, al suo ruolo e all'attività svolta non sono facilmente reperibilie non adeguatamente evidenziate. Non risulta di immediata percezione la natura commerciale dell'attività svolta e l'assetto proprietario del sito. Infine, non sono indicate le modalità per presentare reclami.
Per rimuovere gli aspetti critici emersi dall'indagine, l'Ivass è intervenuta sugli stessi intermediari assicurativi che gestiscono i siti comparativi, chiedendo di adottare specifiche misure correttive entro il 31 gennaio 2015.
Entro quella data i comparatori dovranno adottare misure specifiche, così sintetizzabili:
- indicare in home page l'elenco delle imprese di assicurazione con cui sussistono accordi di partnership ai fini della comparazione e indicare chiaramente che il servizio di comparazione è soggetto a remunerazione da parte di tali imprese;
- indicare nell'output di comparazione, per ciascuna polizza, le provvigioni corrispostedall'impresa in caso di conclusione del contratto;
- dare chiara indicazione della quota di mercato comparata;
- garantire che il numero delle imprese pubblicizzate ai fini del confronto corrisponda a quello delle imprese effettivamente comparate. In caso di mancata quotazione di una o più imprese, ne deve essere data spiegazione e le quotazioni mancanti vanno comunque fornite in un momento successivo al consumatore;
- adottare un processo di rilevazione delle esigenze assicurative del cliente e di quotazione tale da esporre un ranking in cui siano presenti solo prodotti rispondenti alle esigenze manifestate dal cliente;
- non basare la comparazione solo sul prezzo, ma anche sulle caratteristiche "chiave" della polizza, presentando queste ultime secondo uno standard uniforme, in modo da agevolare il confronto tra le diverse offerte;
- evitare forme di abbinamento forzato delle coperture accessorie alla Rc Auto e meccanismi di opt out a carico del consumatore;
- modificare la procedura di raccolta del consenso privacy e di altre "liberatorie";
- rivedere i messaggi pubblicitari in linea con la normativa vigente in materia di pubblicità ingannevole.
Fonte: Tempario.it