Portabici: il Consiglio di Stato ha accolto il ricorso
Il Consiglio di Stato ha pubblicato l’accoglimento del ricorso presentato dai costruttori del gancio traino portabici.
Il Consiglio di Stato ha accolto la richiesta di sospensiva cautelare della tanto discussa Circolare protocollo 25981 del 06/09/2023 nella quale si determinavano le caratteristiche e le modalità di installazione di strutture portasci e portabici, applicate a sbalzo posteriore o sul gancio di traino a sfera per i veicoli di categoria M1 (autovetture).
Portabici per auto: la normativa
La Circolare Numero 25.981, pubblicata il 6 settembre 2023, ha introdotto nuove restrizioni per i portabici auto posteriori da gancio traino. Secondo questa normativa, ogni portabici che impedisca anche parzialmente la visibilità dei dispositivi di illuminazione posteriori del veicolo, anche se questi sono replicati in modo fedele, deve essere sottoposto a collaudo presso la Motorizzazione Civile. Tale disposizione comporta costi aggiuntivi e tempi di attesa per i proprietari di tali sistemi.
Secondo le norme, se il supporto per biciclette non impedisce la visibilità dei dispositivi di illuminazione, della segnalazione visiva o della targa del veicolo, non è obbligatorio installare una targa ripetitrice o duplicare tali dispositivi. Ciò evita il collaudo per l’aggiornamento della Carta di Circolazione o del Documento Unico del veicolo. Resta comunque l’obbligo di installazione del cartello catarifrangente bianco e rosso relativo ai carichi sporgenti per le bici trasportate su portabici posteriori per auto.
Secondo la normativa, se il portabici impedisce la visibilità della targa o delle luci di segnalazione, è necessario sottoporlo a collaudo presso la Motorizzazione Civile. In caso di esito positivo, l’Ufficio rilascerà un duplicato della Carta di Circolazione o del Documento Unico del veicolo, annotando la presenza della struttura portabiciclette con marca e tipo specificati.
fonte: BikeItalia