Cassazione, il danno va provato
Con la sentenza n. 20620 del 14/10/2015, la III Sezione civile della suprema Corte di Cassazione pone un freno al risarcimento relativo al mancato utilizzo dell’auto. Il danno patrimoniale del danneggiato derivante da fermo tecnico va provato.
La nuova sentenza in sintesi enuncia che la perdita patrimoniale per non aver potuto adoperare la vettura va in primis provata e non può essere considerata scontata come avveniva in precedenza.
Le precedenti sentenze in materia RC Auto, anche della stessa III Sezione, avevano stabilito che “è possibile la liquidazione equitativa del danno da fermo tecnico del veicolo a seguito di sinistro stradale anche in assenza di prova specifica, rilevando a tal fine la sola circostanza che il danneggiato sia stato privato del veicolo per un certo tempo, anche a prescindere dall’uso a cui esso era destinato” ma con la sentenza n. 20620, si ribalta lo scenario rigettando la pretesa di un automobilista che citava in giudizio un’assicurazione per non avergli corrisposto il danno da fermo tecnico perché non poteva essere provato.
Chiara la posizione della Corte in questo passaggio della sentenza che enuncia:
E’ erronea, in quarto luogo, l’affermazione secondo cui la sosta forzosa del veicolo comporta necessariamente un danno, pari al premio assicurativo ‘inutilmente pagato’. Tale affermazione è doppiamente erronea.
e aggiunge:
[...] nel nostro ordinamento non esistono danni in rebus ipsis, e nessun risarcimento è mai esigibile se dalla lesione del diritto e dell’interesse non sia derivato un concreto pregiudizio.
Una sentenza che sicuramente farà discutere automobilisti e addetti al settore autoriparazione.
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