Rc Auto copre anche in aree private
Secondo le recenti sentenze della Corte di Cassazione, il risarcimento è assicurato anche se il sinistro accade in un luogo privato a condizione che vengano soddisfatti alcuni requisiti.
L’orientamento giurisprudenziale prevalente della Corte di Cassazione, confermato dalla Sentenza n. 10394 del 2024 e dalla recente Ordinanza n. 25445 del 23 settembre 2024, stabilisce che la polizza assicurativa RC Auto copre anche in aree private, purché il veicolo sia utilizzato in modo conforme alla sua funzione abituale.
Facendo riferimento all’Art. 1 della Legge 990 del 1969, che ha introdotto per la prima volta in Italia l’assicurazione auto obbligatoria, l’Art. 122 del Codice delle Assicurazioni Private stabilisce che: «I veicoli a motore senza guida di rotaie, inclusi i filoveicoli e i rimorchi, non possono circolare su strade pubbliche o aree equiparate senza essere coperti dall’assicurazione per la responsabilità civile verso terzi prevista dall’Art. 2054», escludendo quindi tutte le aree private. Sebbene la maggior parte delle polizze di responsabilità civile auto includano anche le aree private, come box e aree condominiali, la legge si applica esclusivamente ai luoghi specificati. È quindi cruciale determinare con precisione quando un’area può essere considerata di uso pubblico. Questa interpretazione è cambiata nel tempo, rimanendo sempre orientata a favore dei terzi danneggiati.
Fonte e articolo completo: https://www.assinews.it/10/2024/il-risarcimento-e-assicurato-anche-se-il-sinistro-accade-in-un-luogo-privato/660113295/