Garante sanziona Allianz
Il Garante emette una nuova sentenza riguardante Allianz spa per l'inserimento nei propri contratti assicurativi di clausole considerate vessatorie e la relativa restrizione della libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi.
La presente sentenza ha come oggetto la clausola denominata “Condizione Aggiuntiva RC Accordo per la risoluzione delle controversie mediante ricorso alla procedura di conciliazione paritetica” e si sofferma in particolare sullo squilibrio contrattuale ai danni del consumatore come si evince in questi due passaggi:
La previsione di una penale manifestatamente eccessiva
In primo luogo, la clausola de quo appare vessatoria in violazione dell’articolo 33, comma 2, lettera f), del Codice del Consumo nella misura in cui addossa a carico del cliente una penale che risulta manifestamente eccessiva.
La previsione di una restrizione della libertà contrattuale del consumatore nei rapporti con i terzi
Inoltre, proprio alla luce dello squilibrio creato dalla manifesta eccessività della penale, la clausola in esame nelle due versioni sub a) e b), nella parte in cui prevede che il consumatore si impegni a “non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio (ad esempio avvocati /procuratori legali e simili)”, si pone in contrasto con l’art. 33, comma 2, lettera t), del Codice del Consumo, ai sensi del quale si presume vessatoria fino a prova contraria la clausola che ha per oggetto o per effetto di sancire a carico del consumatore restrizioni alla libertà contrattuale nei rapporti con i terzi. La limitazione nella facoltà di rivolgersi a terzi quali professionisti o patrocinatori discende infatti dal disincentivo a tale comportamento indotto dalle pesanti conseguenze determinate dall’imposizione della penale.
In allegato la sentenza completa con tutte le argomentazioni.