Scatola nera: legittimità come prova
Il Giudice Onorario di Pace di Barra rimette alla Corte Costituzionale la questione di legittimità costituzionale circa il regime probatorio dei dati contenuti nella scatola nera. il magistrato onorario ha espresso le sue perplessità, scopriamone le motivazioni.
Il magistrato onorario loda l'intento del legislatore di porre un freno al malevolissimo fenomeno delle truffe assicurative, tuttavia ritiene che il richiamato art. 145-bis si ponga in contrasto con i principi del giusto processo ex art. 111, comma 2 della Costituzione, laddove è previsto che "ogni processo di svolge nel contraddittorio tra le parti, in condizioni di parità, davanti ad un giudice terzo ed imparziale", nonché dell'art. 6, comma 1, della C.E.D.U., quale norma interposta ai sensi degli artt. 117, comma 1, e 10, comma 1, della Costituzione.
La vicenda
Nel corso di un giudizio di risarcimento danni, il presunto responsabile e la sua compagnia di assicurazioni hanno negato che vi sia stato un incidente e per dimostrarlo volevano presentare in giudizio anche i dati registrati dalla scatola nera installata sul veicolo, dalla quale non risultava alcun incidente avvenuto nella giornata. Il responsabile del sinistro opponendosi all’ammissione in aula dei testimoni rivendicava il valore di prova legale attribuito alle risultanze della scatola nera come previsto dal “codice delle assicurazioni private”, e come introdotto dalla L. n. 124/2017.
Cosa dice la legge
La norma introdotta dalla legge sulla concorrenza in sostanza stabilisce che quando uno dei veicoli coinvolti in un incidente risulti dotato di un dispositivo elettronico che presenta determinate caratteristiche tecniche e funzionali, le risultanze del dispositivo formano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cui esse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sono state prodotte dimostri il mancato funzionamento o la manomissione del predetto dispositivo.
Il dubbio
A parere del giudice remittente, l'anomalia consiste nel fatto che non è la parte che deposita il documento a dover dimostrare la legittimità delle acquisizioni e la correttezza delle risultanze della scatola nera, ma è quella contro la quale il documento è prodotto che deve fornire la prova che tali risultanze sono falsate perché il dispositivo è malfunzionante o manomesso. La Consulta, interpellata dal giudice, ha successivamente affermato che l’uso dei dati della scatola nera come prova è in contrasto con i principi del “giusto processo” previsti dalla legge. In pratica, consentendo a una parte privata di produrre nel processo i dati della scatola nera contenenti il registro delle attività del veicolo, e attribuendo a questi dati il valore di prova legale, si violerebbe il principio della “parità delle armi”, spostando di fatto gli equilibri del processo, dato che spetta all’altra parte in giudizio l’onere di dimostrare il mancato funzionamento o la manomissione del dispositivo.