Disoccupati no a risarcimento danno
La Suprema Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un maestro di sci il quale, dopo un incidente stradale, non si è visto riconoscere la domanda di risarcimento del danno patrimoniale da riduzione della capacità lavorativa specifica.
Il ricorso, presentato contro la sentenza di secondo grado emessa dalla Corte d'Appello di Genova il 6 novembre 2012, viene dunque rigettato dalla Corte di Cassazione e farà sicuramente discutere aprendo a nuovi dibattiti, ma vediamo nel paragrafo seguente i passaggi più importanti, cercando di capirne le motivazioni.
La sentenza n. 14517 del 10 luglio 2015 in sintesi recita:
In tema di lesioni da sinistro stradale e quindi di responsabilità aquiliana, il danno fisico non determina, ex se, il riconoscimento contestuale del danno non patrimoniale e di quello patrimoniale: così, l’invalidità civile, anche permanente, già fonte di risarcimento della capacità lavorativa generica per colpa esclusiva altrui non costituisce, in re ipsa, ratio di risarcimento anche della capacità lavorativa specifica.
Il ricorrente, disoccupato al momento dell'incidente, secondo la Corte non è riuscito a dimostrare che il danno fisico possa "con ragionevole probabilità determinare anche la verificazione del danno patrimoniale futuro". Nella sentenza, appare chiaro come il punto critico sia stato un difetto nella presentazione della documentazione, si legge infatti che il maestro di sci si è limitato a produrre un tesserino dell'Associazione italiana maestri di sci con il nome apposto a penna, mentre la dichiarazione di una scuola di sci che attestava la possibilità di lavoro per l'anno successivo non era stata avvalorata da alcuna testimonianza se non quella della fidanzata, ritenuta irrilevante dalla Corte.
La Corte di Cassazione ha quindi rigettato la richiesta del ricorrente argomentando cosi:
"il grado di invalidità permanente determinato da una lesione all'integrità psico-fisica non si riflette automaticamente, né tanto meno nella stessa misura, sulla riduzione percentuale della capacità lavorativa specifica e, quindi, di guadagno della stessa. Comunque, affinchè il giudice possa accedere all'accertamento presuntivo della perdita patrimoniale da menomazione della capacità lavorativa specifica, anche nei casi in cui l'elevata percentuale di invalidità permanente renda altamente probabile la menomazione di quella specifica, liquidando poi questa specifica voce di danno patrimoniale con criteri presuntivi, è necessario che il danneggiato supporti la richiesta con elementi idonei alla prova in concreto del pregresso svolgimento di un'attività economica o alla prova in concreto del possesso di una qualificazione professionale acquisita e non ancora esercitata".
Una sentenza sicuramente significativa che crea nuova giurisprudenza e arriva in un momento di grande dibattito sulla riforma Rc Auto, ponendo l'attenzione su un argomento decisamente delicato e molto attuale.