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RCA Sentenza Vittoria

Il Giudice di Pace di Catania, sanziona una compagnia assicuratrice per l'utilizzo di una clausola illegittima che impegnava l'assicurato a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio.

Il fatto fa riferimento alla presenza in una polizza RC auto della compagnia Vittoria, della clausola che impegni l'assicurato a non affidare la gestione del danno a soggetti terzi che operino professionalmente nel campo del patrocinio, obbligandolo invece ad intraprendere la conciliazione paritetica in caso di ammontare del danno non superiore all'importo di € 15.000 e si avvalga della procedura risarcitoria ex art. 149 D. Lgs. 209/2005. Questa clausola unilateralmente predisposta, come in altri casi, presenta squilibri, rientrando nella casistica delle clausole definite vessatorie.

Il Fatto giuridico

Vediamo nei dettagli ciò che è avvenuto, in base ai fatti enunciati nella sentenza del Giudice di Pace di Catania.

A seguito di uno scontro tra due veicoli, la proprietaria del mezzo tamponato formulava richiesta di risarcimento danni, ai sensi dell'art. 149 del Codice delle Assicurazioni, direttamente nei confronti della propria compagnia assicuratrice la quale, pur non contestando il diritto all'integrale ristoro e pur avendo convenuto con l'assicurata l'entità del danno, corrispondeva unicamente una parte degli importi riconosciuti, trattenendo la somma di €500,00 a titolo di penale. Tale trattenuta veniva giustificata dall'inosservanza, da parte della danneggiata dell'obbligo, previsto al contratto assicurativo, di esperire preventivamente la conciliazione paritetica, avendo fatto ricorso all'ausilio di un legale nella gestione della trattativa stragiudiziale. A fronte di tale clausola, la Compagnia aveva riconosciuto alla propria cliente uno sconto del 3,5% sul premio assicurativo.

La danneggiata, quindi, citava in giudizio la propria Impresa Assicuratrice unitamente alla proprietaria dell'autovettura tamponante, chiedendo, previa declaratoria della responsabilità della conducente, la condanna, in virtù del disposto di cui all'art. 149 CdA, al pagamento della somma residua indebitamente trattenuta, oltre alle spese di giudizio.

Si costituiva in giudizio l'Istituto assicurativo il quale, eccepita la violazione da parte della convenuta dell'obbligo contrattualmente assunto di previo esperimento della procedura di conciliazione, domandava fosse dichiarata legittima la clausola penale e il rigetto della domanda.

La Motivazione

Il Giudice, accertato lo squilibrio tra le parti indotte dalla suddetta clausola, conclude per l'invalidità e l'inefficacia della clausola penale invocata dalla convenuta e, prosegue la sentenza, per quanto attiene alla clausola che vieta all'assicurato di incaricare avvocati e procuratori legali questa, non solo si pone in contrasto con il Codice del Consumo (art. 33 co. 1/b), ma prima ancora, costituisce una manifesta violazione dell'art. 24 della Costituzione, che sancisce la difesa quale diritto inviolabile in ogni stato e grado del procedimento e, pertanto, anche in sede giudiziale.

Un'ennesima sentenza che sancisce come l'uso di determinate clausole, unilateralmente imposte, siano incompatibili  con i principi generali e con la disciplina prevista in materia di clausole vessatorie.

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